Corte di Cassazione - Subentro del curatore nell'esecuzione immobiliare e sua improcedibilità

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Data di riferimento: 
02/12/2010

Cassazione civile, sez. VI , 02 dicembre 2010, n. 24442 - Pres. Vittoria - Est. Zanichelli.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Espropriazione forzata su beni del fallito - Successiva dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Scelta del curatore di non coltivare la procedura - Improcedibilità della stessa - Conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento in favore della massa - Condizioni - Assenza di cause di inefficacia del pignoramento - Omessa declaratoria del giudice dell'esecuzione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), purchè però, nel frattempo, non sia sopravvenuta una causa di inefficacia del pignoramento stesso, la quale, benchè non dichiarata dal giudice dell'esecuzione all'epoca della dichiarazione di fallimento, opera "ex tunc" ed automaticamente. (Affermando detto principio e cassando la decisione impugnata, la S.C. ha ammesso al passivo privilegiato il creditore e così riconosciuto l'efficacia verso la massa dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento, affetto da inefficacia per non essere stata depositata nella relativa procedura la documentazione ipocatastale ai sensi dell'art.567 cod. proc. civ.). (massima ufficiale)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: