DECRETO DEL TRIBUNALE DI ROMA - RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSISTENZA DI UN DIFENSORE - NECESSITA'

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Data di riferimento: 
18/06/2008

Il procedimento per dichiarazione di fallimento, in seguito alla riforma della procedura fallimentare - caratterizzata dai principi di pieno contraddittorio tra le parti e di terzietà del giudice nel rispetto dell'art. 111 Cost. - non consente la costituzione personale della parte ricorrente. Il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato senza l'assistenza di un difensore deve quindi essere dichiarato inammissibile. (Provvedimento e massima tratti dalla rivista http://www.ilcaso.it/)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]