ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - ART.1 LEGGE FALLIMENTARE - ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA'

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Data di riferimento: 
23/04/2008

E' rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 16.3.1942, n. 267, come modificato dal d.lgs. n. 169/2007 sulla base della previsione di cui all'art. 1, comma sesto lett. a), n. 1, della legge 14.5.2005, n. 80, nella parte in cui addossa al debitore l'onere di provare la propria non assoggettabilità a fallimento o nella parte in cui prevede il fallimento dell'imprenditore commerciale insolvente che non dimostri di non essere compreso nell'area della non fallibilità definita dalle lett. a), b) e c) del medesimo comma.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]