Tribunale di Padova – Concordato preventivo, nuova finanza e creditori postergati.
Inserito da Francesco Gabassi il Dom, 05/06/2011 - 13:28
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Data di riferimento:
16/05/2011
Tribunale Padova, 16 maggio 2011 - - Pres., est. Zambotto.
I postergati sono creditori della società, ma possono essere soddisfatti solo dopo l'estinzione dei debiti nei confronti degli altri creditori: questa regola è derogabile, ex art. 160 2* comma l. f., solo nel caso di concordato per classi ed in presenza dei presupposti previsti dalla predetta norma. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
La nuova finanza non soggiace alla necessità del rispetto delle cause legittime di prelazione e ciò in quanto queste ultime possono operare solo in quanto si faccia riferimento al rapporto debitore-creditore. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]