Corte d’Appello di Salerno – Effetto devolutivo nel reclamo ex art. 18 LF

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Data di riferimento: 
24/02/2010

Reclamo art. 18

Corte d'Appello di Salerno, 24 febbraio 2010 - Pres. Bartoli - Est. Maria Teresa Giancaspro.

Nonostante la relazione al d.lgs. 169/2007 sostenga l'effetto pienamente devolutivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18 LF novellato), si deve ritenere di non poter procedere su iniziativa d'ufficio al riesame dei presupposti del fallimento non oggetto di censura, nemmeno se essi sono proposti, alla stregua di deduzioni, anziché dal reclamante, dal reclamato, e che, quindi, non potranno essere presi in esame perché mai criticati e posti in discussione dal reclamante. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La previsione dell'istruttoria prefallimentare quale processo di parti e la previsione di specifici requisiti del contenuto del reclamo ex art. 18 LF deve far ritenere che il reclamo avverso la sentenza di fallimento, pur non essendo assimilabile ad atto di appello, escluda un effetto devolutivo pieno, gravando quanto meno sulla parte l'onere di allegazione dei fatti, l'indicazione di motivi precisi e di fonti di prova, rispetto ai quali il secondo giudice comunque manterrebbe "libertà di manovra", sia cognitiva ed istruttoria che decisionale, pur dovendo valutarsi l'esigenza della speditezza del giudizio. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Deve comunque ammettersi, nel reclamo ex art. 18, l'esistenza di un potere officioso del Giudice sulla prova; ciò si giustifica in forza della rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco nella procedura fallimentare e trova, tra l'altro, riscontro in diverse norme (art. 1,15,18, 22 LF), pur nella constatazione della ripartizione dell'onere probatorio in primo grado, che fa gravare sul ricorrente per il fallimento l'onere di provare i requisiti per lo stesso, e sul debitore, invece, l'onere di provare i fatti impeditivi. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

La norma dell'art. 18 LF novellato e la ratio stessa della riforma esigono che il debitore fallendo o dichiarato fallito debba provare o allegare fatti impeditivi al fallimento che contemplino l'intero arco temporale del triennio e tutti i requisiti previsti dall'art. 1 LF. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]