Trib. Udine – Interventi ambientali ed ammissione con privilegio ex artt. 253 d. lgs. n.152/06 e 2748, 2° co. c.c.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/05/2011

Tribunale di Udine, 9 maggio 2011 - Pres. dott.ssa A. Bottan, rel. dott. G. Pellizzoni

L'art. 253 del d.lgs. n. 152/06, "Norme in materia ambientale", deve essere interpretato nel senso che tutti gli interventi d'ufficio, tanto se contemplati dall'art. 250, quanto se contemplati dall'art. 252, quinto comma del medesimo decreto legislativo ( benché tale ultima norma non sia richiamata dall'art. 253) e quindi tanto se eseguiti dagli enti locali competenti, quanto dallo stato direttamente, per i siti di interesse nazionale, siano assistiti dal privilegio immobiliare di cui agli artt. 253 d. lgs. n. 152/06 e 2748, secondo comma, cod. civ. e del connesso onere reale iscrivibile sull'immobile oggetto del privilegio speciale. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

 

Vedi Corte di Cassazione, 10 febbraio 2014, n. 2953 in http://www.unijuris.it/node/2226

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Udine 9.5.2011.pdf137.1 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]