Corte d’Appello di Trieste – Dichiarazione di fallimento e composizione del collegio giudicante.

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Data di riferimento: 
18/04/2011

Corte d'Appello di Trieste, 18 aprile 2011,
dott. Oliviero Drigani presidente
dott. Vincenzo Colarieti consigliere
dott. Francesca Mulloni consigliere rel.

Fallimento - Dichiarazione - Presenza nel collegio giudicante del giudice che ha segnalato al p.m. l'insolvenza - Ammissibilità.
Procedimento per dichiarazione di fallimento - Dimidiazione d'ufficio dei termini ex art. 15 co V° l.f. - Ammissibilità.

Le recenti modifiche introdotte dalla legge fallimentare non prevedono che il giudice che ha segnalato al pubblico ministero l'insolvenza non possa far parte del collegio investito della dichiarazione di fallimento, né tale divieto può ritenersi introdotto in considerazione delle incompatibilità - dettate in ambiti diversi - previste dall'art. 25 2° co. nella novellata formulazione e dall'art. 111 della Costituzione nella sua attuale formulazione. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione riservata).

Deve escludersi che la dimidiazione dei termini prevista dal V° comma dell'art. 15 della legge fallimentare possa essere ammessa solamente ad istanza di parte e non d'ufficio. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]