Tribunale di Udine - Leasing e ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
24/02/2012

Tribunale di Udine, 24 febbraio 2012 - Pres. Bottan, rel. Pellizzoni.

E' ammissibile, anche prima della nuova collocazione del bene, la domanda di insinuazione dell'intero credito vantato dal concedente alla data del fallimento, rappresentato dalla somma algebrica delle rate e degli interessi e delle spese scadute prima della dichiarazione di fallimento e delle rate rappresentanti il capitale residuo, oltre al prezzo di opzione, scadenti dopo la dichiarazione di fallimento, depurate tuttavia degli interessi e degli altri accessori non ancora maturati a tale data, con deduzione del valore di mercato del bene risultante dalla nuova collocazione.(dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Nel caso in cui il valore di mercato del bene non sia stato ancora determinato in contraddittorio fra la procedura fallimentare e il concedente ( ad esempio con apposita valutazione effettuata in sede di inventario o nel corso dell'istruttoria prevista in sede di ammissione al passivo o della causa di opposizione) il credito del concedente può essere ammesso al passivo con riserva di deduzione del relativo importo per il quale opera la compensazione, trattandosi di una riserva sicuramente ammissibile, in quanto prevista dalla legge, secondo il disposto dell'art. 96, secondo comma, l. fall. L'eventuale riserva dovrà essere sciolta con il meccanismo previsto dall'art. 113 bis l. fall. una volta che il creditore istante o il curatore - collocato il bene - abbiano presentato la relativa istanza. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Rimane tuttavia salva anche la possibilità per il concedente di insinuarsi al passivo, dapprima per il solo credito vantato per le rate scadute alla data del fallimento, comprensive anche degli interessi di mora e delle spese, e, una volta collocato il bene, per l'eventuale differenza: è ammissibile, in tale ultima ipotesi, anche una riserva di insinuazione tardiva concernente il solo capitale residuo, depurato del valore del bene, da esprimersi con la domanda tempestiva o con la rivendica. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: