Corte di Cassazione (5006/2024) – Laddove intervenga un accordo transattivo tra contribuente e Agenzia delle Entrate va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere il giudizio dalla stessa anteriormente avviato.

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Data di riferimento: 
26/02/2024

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 26 febbraio 2024, n. 5006 – Pres. Giuseppe Fuochi Tinarelli, Rel. Salvatore Leuzzi.

Fallimento - Accordo transattivo tra contribuente e Agenzia delle Entrate - Giudizio anteriormente da quella proposto - Cessazione della materia del contendere - Declaratoria - Ammissione al passivo del credito tributario.

Quando, posteriormente dalla proposizione del ricorso per cassazione, tra l’Agenzia delle Entrate e il fallimento interviene un accordo transattivo, il giudizio va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. È infatti escluso che l'Amministrazione finanziaria possa coltivare in giudizio la medesima pretesa transatta, veicolata a monte attraverso la cartella esattoriale notificata alla società poi fallita. (Massima Ufficiale) [nello specifico, infatti, in seguito dell'accordo transattivo, la pretesa fiscale dell'Agenzia risultava già ammessa al passivo fallimentare con ciò escludendo che potesse continuare ed essere coltivata nel corso del giudizio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31108/CrisiImpresa?Una-volta-ammesso-al-passivo-il-credito-pattuito-in-sede-transattiva%2C-lAdE-non-pu%C3%B2-coltivare-la-pretesa-transatta

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-v-26-febbraio-2024-n-5006-pres-fuochi-tinarelli-est-leuzzi

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: