Tribunale di Bergamo - Liquidazione coatta amministrativa e insinuazione al passivo di credito derivante da indebito pagamento: prededucibilità ex art. 113, comma 3, L.F. se sorto dopo la dichiarazione di insolvenza.

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Data di riferimento: 
06/03/2024

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ. - Procedure concorsuali ed Esecuzioni forzate, 06 marzo 2024 (data della pronuncia) – Pres. Vincenzo Domenico Scibetta, Rel. Maria Magrì, Giud. Bruno Gian Pio Conca.

Liquidazione coatta amministrativa - Credito derivante da pagamento indebito - Natura prededucibile – Riconoscibilità non ai sensi dell'art. 111 ma dell'art. 113, comma 3, L.F. - Insorgere successivo alla dichiarazione d'insolvenza - Presupposto necessario.

Con riferimento alla domanda di un creditore proposta nei confronti di una società in liquidazione coatta amministrativa, volta a ottenere la restituzione delle somme ratealmente pagate in più alla procedura a seguito dell'esperimento nei suoi confronti di una procedura di espropriazione presso terzi, ammontare poi ridotto per effetto di un provvedimento della Corte d'Appello provvisoriamente esecutivo, solo successivamente divenuto definitivo a seguito dell'estinzione del giudizio di cassazione, onde quei pagamenti per la parte versata in eccesso dovevano considerarsi indebiti per difetto della causa solvendi con conseguente diritto della società erogatrice ai sensi dell'art. 2033 c.c. a che venisse ripristinata la situazione patrimoniale preesistente agli ultimi pagamenti indebitamente effettuati, si deve ritenere non trovi applicazione, a fini prededuttivi di quel credito, l’art. 111 L.F., trattandosi di un credito estraneo al concorso di creditori della procedura, bensì l’art. 113, comma 3, L F. (norma applicabile anche alle liquidazioni coatte amministrative per effetto del rinvio dell'art. 212, comma 4, L.F.) che prevede che, in sede di riparto, devono essere trattenute e depositate le somme acquisite dalla procedura fallimentare per effetto di provvedimenti non ancora passati in giudicato. Ne consegue che in quel caso le somme andrebbero restituite al creditore per intero e non secondo moneta concorsuale; pur tuttavia proprio per effetto del rinvio dell’art. 212, comma 4, L.F all’art. 113 L.F. il credito restitutorio potrà essere considerato come prededucibile solo ove, a norma dell’art. 204, comma 2, L. F., i pagamenti siano stati effettuati successivamente alla data della sentenza di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, ciò in quanto i pagamenti intervenuti prima di tale sentenza, come poi revocati, potranno essere riconosciuti solo in via chirografaria in quanto non oggetto di specifici accantonamenti da parte del commissario liquidatore [nello specifico pertanto il Tribunale ha disposto nel senso della restituzione al creditore della intera somma pagata in più, ma solo per una parte in prededuzione e per la restate in chirografo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-6-marzo-2024-pres-scibetta-est-magri

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: