Tribunale di Milano – Anche in sede di procedura di liquidazione dei beni ex L.3/2012, l'esecuzione dell'ordine del giudice di liberazione dei beni, in particolare degli immobili occupati, è rimessa all'attuazione del liquidatore.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 10/10/2024 - 15:56Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 13 aprile 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Laura De Simone.
Procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14 ter, L. 3/2012 – Ordine di liberazione dei beni emesso dal giudice – Modalità di attuazione – Esecuzione rimessa al liquidatore – Fondamento.
Data di riferimento:
13/04/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]