Art. 216 - Modalità della liquidazione., Tribunale di Milano

Tribunale di Milano – Anche in sede di procedura di liquidazione dei beni ex L.3/2012, l'esecuzione dell'ordine del giudice di liberazione dei beni, in particolare degli immobili occupati, è rimessa all'attuazione del liquidatore.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 13 aprile 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Laura De Simone.

Procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14 ter, L. 3/2012 – Ordine di liberazione dei beni emesso dal giudice – Modalità di attuazione – Esecuzione rimessa al liquidatore – Fondamento.

Data di riferimento: 
13/04/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]