Corte di Cassazione (1394/2019) - Il decreto di liquidazione del compenso finale al curatore non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 39 l.fall. e non può essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 10/10/2019 - 10:23Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1394. Pres. De Chiara. Est. Pazzi.
Curatore - Decreto di liquidazione del compenso finale – Immodificabilità ed irrevocabilità da parte dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso.