Corte di Cassazione – Fallimento: modalità di ripartizione del compenso da parte del tribunale, in ipotesi di pluralità di curatori succedutisi nel corso della procedura. Motivazione necessaria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 aprile 2016 n. 8404 – Pres. Rel. Nappi.
Fallimento – Pluralità di curatori – Termine della procedura – Liquidazione del compenso – Procedimento camerale ex art. 39 L.F. - Garanzia del contradditorio – Forma libera – Non necessaria audizione personale delle parti.
Fallimento – Pluralità di curatori – Ripartizione del compenso – Discrezionalità del tribunale – Rispetto del principio di proporzionalità – Necessità.
Fallimento – Curatore – Decreto del tribunale - Liquidazione del compenso – Motivazione della scelta – Indicazione necessaria anche se sommaria.
Nel caso in cui il tribunale sia chiamato, oltre che a determinare il complessivo compenso spettante al curatore fallimentare, anche a procedere al successivo riparto dello stesso tra più curatori, che nel corso della procedura fallimentare si sono succeduti nella funzione, è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di cui all'art. 39 L.F. di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel rispetto del principio del contraddittorio. Al riguardo, in particolare, essendo quello previsto dal richiamato art. 39 L.F. un procedimento camerale non altrimenti disciplinato, trovano applicazione, nel corso dello stesso, le regole generali sui giudizi in camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss., che riservano al collegio ampi margini di discrezionalità nell'individuare le forme più idonee per assicurare il contraddittorio tra le parti, che non necessariamente deve aver luogo mediante comparizione ed audizione personale delle stesse nel corso di un’apposita udienza (nello specifico la Corte ha ritenuto rispettato il contraddittorio tra entrambi i curatori dal momento che, all’istanza di liquidazione del compenso avanzata dal secondo curatore risultava allegata la memoria del primo, già in precedenza depositata in cancelleria, in seno alla quale lo stesso aveva sottoposto al tribunale tutti i conteggi relativi alle sue spettanze, indicando altresì gli scaglioni applicabili e le percentuali, minime e massime, sia per l'attivo liquidato sia per il passivo accertato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Rientra nella piena discrezionalità del tribunale, non censurabile in sede di legittimità, indicare percentuali diverse, sul compenso complessivo, spettanti ai curatori che hanno ricoperto il medesimo incarico, essendo comunque il giudice tenuto soltanto a rispettare, ai sensi del combinato disposto del D.M. n. 30 del 2012, art. 2, comma 1, e dell'art. 39, comma 3, L.F., il principio di "proporzionalità" nella ripartizione del detto compenso tra più professionisti. (Pierluigi Ferrini _ Riproduzione riservata)
Il decreto di liquidazione del compenso al curatore, ai sensi del disposto dell’art. 111, sesto comma, Cost., deve necessariamente essere motivato in ordine alle specifiche scelte discrezionali che sono riservate al giudice dal citato art. 39 L. F. e dalle norme regolamentari ivi richiamate (attualmente quelle contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30), con conseguente nullità del provvedimento che risulti del tutto privo di motivazione, ovvero sia motivato solo in modo apparente. Tuttavia, la motivazione del decreto può ben essere anche solo sommaria, nel senso che il giudice può limitarsi a indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass_8404_2016.pdf