Corte di Cassazione (14631/2018) – Attivo realizzato nella vendita promossa dal fondiario e condizioni per la computazione nella determinazione del compenso del curatore.

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Data di riferimento: 
06/06/2018

Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2018, n. 14631. Pres. Magda Cristiano, rel. Aldo Ceniccola.

Procedura esecutiva promossa dal fondiario - Prezzo realizzato nella vendita – Parametro per la liquidazione del compenso del curatore – Condizioni.

Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20211

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: