Corte di Cassazione (25330/2017) – Il commissario giudiziale non ha l'obbligo di presentare il rendiconto per cui non si applica l’art. 39 l.fall. che subordina all’approvazione del rendiconto la liquidazione del compenso.

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Data di riferimento: 
25/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 25 Ottobre 2017, n. 25330. Pres. Antonio Didone, Rel. Magda Cristiano.

Liquidazione del compenso al commissario giudiziale - Necessità di presentazione ed approvazione del rendiconto – Esclusione.

Il commissario giudiziale, organo cui la legge fallimentare attribuisce funzioni composite di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori, non è soggetto all’obbligo di presentazione del rendiconto, sicchè non trova applicazione l’art. 39 l.fall. che subordina la liquidazione del suo compenso all’approvazione del rendiconto, atteso che, se pure ai sensi dell’art. 165 l.fall., al commissario giudiziale si applicano gli artt. 36, 37, 38 e 39 l.fall.,il rinvio alle citate disposizioni deve ritenersi effettuato nei limiti in cui esse sono compatibili con le specifiche prerogative dell’organo. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18603.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: