Corte di Cassazione (19889/2022) – Fallimento: inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale che approva il rendiconto del curatore.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 22/07/2022 - 07:30
Versione stampabile
Data di riferimento:
20/06/2022
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 giugno 2022, n. 19889 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Zuliani.
Fallimento - Rendiconto del curatore – Contestazioni non componibili con un accordo – Decisione del tribunale sull'approvazione – Reclamabilità alla Corte d'appello ex art. 26 L.F. - Ricorso per Cassazione – Inammissibilità.
In tema di fallimento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale di approvazione del rendiconto del curatore, perché avverso tale provvedimento è esperibile il reclamo alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 26 L. fall. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-20-giugno-2022-n-19889-pres-cristiano-est-zuliani
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: