Art. 85 - Suddivisione dei creditori in classi., Art. 182-quinquies. - Disposizioni in tema di finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Corte di Cassazione (22169/2024) – Concordato preventivo in continuità diretta: il surplus derivante dalla prosecuzione dell'attività aziendale è soggetto al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 agosto 2024, n. 22169 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo con continuità - Eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attività – Non assimilabilità all'apporto di finanza esterna – Necessario assoggettamento al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.

Data di riferimento: 
06/08/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]