Corte di Cassazione (11216/2021) – In sede di reclamo avverso una dichiarazione di fallimento, l'effetto devolutivo pieno che lo caratterizza consente che possa concernere anche la mancata precedente ammissione a concordato preventivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 28/06/2021 - 09:56Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2021, n. 11216 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo - Tribunale – Fase dell'ammissione - Verifica della fattibilità giuridica – Verifica estesa alla fattibilità economica – Contenuto e limiti
Concordato preventivo – Tribunale – Valutazione di ammissibilità - Riscontro possibile in ogni fase del procedimento.