Art. 40 - Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale., Art. 101 - Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Corte di Cassazione (7117/2020) - Unicità della domanda concordataria e presupposti di quella “in bianco”. Rilevabilità nel concorso di elementi rivelatori, sin da quel momento, del sussistere di finalità dilatatorie.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7117 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi. Domanda di concordato - Unicità – Concordato con riserva - Indicazioni aggiuntive - Presupposto necessario solo a fini particolari – Istanza presentata solo all’ultimo momento – Prova della volontà dilatoria – Esclusione – Necessità del concorrere di altri elementi – Principi di diritto.

Data di riferimento: 
12/03/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Vicenza – Concordato in bianco: la richiesta di mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere nel periodo antecedente alla presentazione del piano, a determinate condizioni, non necessita di alcuna autorizzazione.

Tribunale di Vicenza, 22 novembre 2019 - Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Luca Emanuele Ricci, giud. Silvia Saltarelli.

Concordato in bianco - Deposito del ricorso - Concordato prospettato come in continuità - Termine per la presentazione del piano- Periodo antecedente - Istanza del proponente - Mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere - Non necessità di alcuna autorizzazione - Condizioni richieste.

Data di riferimento: 
22/11/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Terni – Prededucibilità del credito per spese legali sostenute dal creditore istante il fallimento.

Tribunale di Terni, 22 marzo 2012 - dott. Vella, Relatore

Il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con collocazione chirografaria, non potendosi riconoscere né privilegi speciali ex artt. 2755 e 2770 c.c. né il privilegio generale ex art. 2751 bis n.2 c.c.

Data di riferimento: 
22/03/2012
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]