Corte di Cassazione (1080/2023) – Non può essere assoggettata a fallimento su istanza di una creditrice la società agricola ove, dismessa l’originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 03/11/2023 - 11:25Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2023, n. 1080 – Pres. Madga Cristiano, Rel. Andrea Zuliani.
Dichiarazione di fallimento su istanza di una creditrice – Non necessità che fornisca piena prova dell'esistenza del credito – Giudice - Sufficienza di un accertamento solo incidentale.
Società avente ad oggetto attività agricola – Cessazione della stessa – Non inizio di un'attività commerciale – Non assoggettabilità a fallimento – Differenza rispetto alle imprese commerciali.