Corte di Cassazione (1080/2023) – Non può essere assoggettata a fallimento su istanza di una creditrice la società agricola ove, dismessa l’originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2023, n. 1080 – Pres. Madga Cristiano, Rel. Andrea Zuliani.
Dichiarazione di fallimento su istanza di una creditrice – Non necessità che fornisca piena prova dell'esistenza del credito – Giudice - Sufficienza di un accertamento solo incidentale.
Società avente ad oggetto attività agricola – Cessazione della stessa – Non inizio di un'attività commerciale – Non assoggettabilità a fallimento – Differenza rispetto alle imprese commerciali.
La legittimazione ex art. 6 L.F. a chiedere la dichiarazione di fallimento non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice; pertanto, deve considerarsi errata la contraria affermazione, secondo cui la richiedente il fallimento dovrebbe fornire la piena prova del proprio credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Una società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l’originaria attività, a seguito della cessione dei terreni e del licenziamento del personale dipendente a fronte della conservazione solo di pochi automezzi, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può riguardare solo l’imprenditore commerciale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701 e Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30827 https://www.unijuris.it/node/4921].