Tribunale di Parma – Ai fini della dichiarazione di fallimento la prova della ricorrenza o mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 L.F. non deve necessariamente essere desunta dai bilanci degli ultimi tre esercizi.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 07/02/2022 - 15:19Tribunale di Parma , Sez. II civ. e fallim., 29 novembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Antonellla Ioffredi, Rel.Enrico Vernizzi, Giud. Irene Colladet.
Dichiarazione di fallimento – Presupposto – Requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. - Possesso congiunto in capo all'impresa fallenda - Mancanza dei bilanci – Creditore istante - Utilizzo di documentazione sostitutiva – Ammissibilità – Tribunale - Valutazione di attendibilità.