Corte di Cassazione (28984/2019) – Fallibilità dell’impresa agricola che, benché in liquidazione, svolga attività ausiliaria di intermediazione commerciale a favore della società cui abbia affittato l’azienda.

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Data di riferimento: 
08/11/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 novembre 2019, n. 28984 - Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.

Società agricola in liquidazione – Affitto d’azienda – Cessazione dell’attività agricola – Svolgimento di attività di intermediazione commerciale – Rivendita di piante all’affittuaria – Nessun collegamento con l’attività originaria - Assoggettabilità a fallimento.

L'esenzione dal fallimento dell'impresa societaria agricola viene meno quando quest'ultima, pure trovandosi in stato di liquidazione, assuma un nuovo rischio d'impresa esercitando un'attività tipicamente ausiliaria ai sensi dell'art. 2195, comma 1, c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società semplice agricola che, dopo aver ceduto a terzi i terreni su cui esercitava l'attività produttiva, quando era stata ormai posta in liquidazione aveva intrapreso l'attività commerciale di compravendita di piante). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23519.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2018 n. 831  https://www.unijuris.it/node/3885 e Cassazione civile, sez. I, 08 agosto 2016, n. 16614 https://www.unijuris.it/node/3386]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: