Corte di Cassazione (2892/2023) – L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, al fine del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, primo comma, n. 5, c.c.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 06/04/2023 - 14:57Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 gennaio 2023, n. 2892 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Paola Vella.
Privilegio artigiano ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Riconoscibilità - Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Requisito formale imprescindibile anche se non sufficiente - Necessaria verifica anche della sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali – Criteri da adottarsi ratione temporis per desumerla - Anteriorità o meno rispetto alle modifiche di detto articolo.