Corte di Cassazione (9016/2018) – Fallimento di una delle parti del processo: dichiarazione del giudice della sua automatica interruzione e decorrenza, da tale momento, del termine per la riassunzione.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 27/08/2019 - 10:52Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2018, n. 9016 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.
Giudizio in corso – Fallimento – Interruzione del processo – Iniziativa della parte colpita dall'evento - Presupposto necessario – Esclusione – Interruzione automatica – Dichiarazione da parte del giudice - Stato di quiescenza del processo.