Corte di Cassazione (51265/2016) – Fallibilità : requisito non assoggettabile a nuova valutazione da parte del giudice penale per escludere la ricorrenza di un reato. Onere della prova liberatoria gravante sull’imputato.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 16/12/2016 - 15:42Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 dicembre 2016 n. 51265 - Pres. Palla, Rel. Vessichelli.
Sentenza dichiarativa di fallimento – Ipotesi di reato – Giudice penale – Società - Verifica della fallibilità dell’ente – Riesame non consentito.
Bancarotta fraudolenta per distrazione – Utilizzo di risorse, anche di provenienza illecita, della fallita - Uso conforme agli interessi societari – Possibile esclusione dell’ipotesi di reato – Onere probatorio gravante sull’imputato.