Corte di Cassazione (51265/2016) – Fallibilità : requisito non assoggettabile a nuova valutazione da parte del giudice penale per escludere la ricorrenza di un reato. Onere della prova liberatoria gravante sull’imputato.
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Corte di Cassazione, Sez. V pen., 01 dicembre 2016 n. 51265 - Pres. Palla, Rel. Vessichelli.
Sentenza dichiarativa di fallimento – Ipotesi di reato – Giudice penale – Società - Verifica della fallibilità dell’ente – Riesame non consentito.
Bancarotta fraudolenta per distrazione – Utilizzo di risorse, anche di provenienza illecita, della fallita - Uso conforme agli interessi societari – Possibile esclusione dell’ipotesi di reato – Onere probatorio gravante sull’imputato.
Bancarotta fraudolenta documentale – Imprese minori - Regime tributario di contabilità semplificata – Previsione consentita - Mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili –- Finalità illecita - Impossibile ricostruzione della situazione patrimoniale –- Ipotesi di reato - Sussistenza.
Una volta che sia stata emessa una sentenza dichiarativa di fallimento, non è più soggetta alla valutazione del giudice penale, al fine di escludere la ricorrenza di un reato, la natura dell’ente e la sua assoggettabilità, ex art. 1 L.F., a procedura fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Grava sull’ amministratore (anche, come nello specifico, di fatto), imputato del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ex artt. 216 e 223 L.F., l’onere di fornire una prova completa o quantomeno un concreto principio di prova, dell’ avvenuta destinazione, da parte sua, delle risorse finanziarie entrate nel patrimonio sociale in modo conforme agli interessi della società fallita, e ciò anche se pervenute alla stessa a seguito di attività illecite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta per esse l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2215 c.c., con la conseguenza che tale inadempimento, in caso di fallimento, può integrare per l’imprenditore o per gli amministratori, ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale, la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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