Corte di Cassazione (23896/2023) - Il fallimento di un'associazione non riconosciuta non comporta quello per ripercussione di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 11/10/2023 - 11:52Cass., Sez. 1, 4 agosto 2023, n. 23896, Pres. Cristiano, Est. Vella
Dichiarazione di fallimento di un associazione non riconosciuta – Possibile estensione ai soggetti che hanno agito in nome e per conto della stessa - Esclusione – Fondamento.