Tribunale di Treviso – Contratti di leasing risolti prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore: restituzione e nuova allocazione dei beni. Compensazione ex art. 56 L.F. tra plusvalenze e minusvalenze.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 23/06/2016 - 12:09
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 03 maggio 2016 – Pres. Fabbro, Rel. Rossi.
Fallimento dell’ utilizzatore di beni in leasing – Contratti precedentemente risolti per inadempimento – Art. 72, quinto comma L.F. - Restituzione dei beni al concedente – Nuova allocazione – Maggiori ricavi – Differenziali negativi –-Crediti e debiti da considerarsi già sorti prima dell’apertura del concorso - Possibile compensazione tra plusvalenze e minusvalenze ex art. 56 L.F..