Corte d'Appello di Brescia – Istanza di scioglimento, in sede di ricorso per concordato preventivo, dei contratti di anticipazione bancaria su crediti o di scioglimento dei soli mandati all’incasso, accessori agli stessi, non ancora eseguiti.

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Data di riferimento: 
16/09/2015

 

Corte d'Appello di Brescia 16 settembre 2015 – Pres. Bitonte, Rel. Spina.

 

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento dei contratti in essere –  Operazioni bancarie di anticipazione su crediti - Autorizzazione - Rapporti completamente eseguiti da una delle parti -  Inammissibilità – Modifica dell’art.169 bis L.F. - Conferma.

 

Concordato preventivo – Istanza di scioglimento dei soli mandati all’incasso accessori al contratto di anticipazione bancaria – Non accoglibilità – Inammissibile duplice vantaggio per il debitore.

 

Il nuovo testo dell’art.169 bis, comma primo, L.F., come modificato dall’art. 8 del D.L. 83/2015 (convertito nella l. 132/2015) che ha, tra l’altro sostituito in rubrica le parole “ Contratti in corso di esecuzione” con le parole “Contratti pendenti”, ha risolto ogni dubbio sul campo di applicazione di tale norma, confermando che non può ammettersi lo scioglimento dei rapporti che siano stati completamente eseguiti da una delle parti, come nel caso delle operazioni bancarie di anticipazione su crediti, effettuate, prima della presentazione del ricorso ex art.161 L.F., a fronte della cessione alla banca dei crediti anticipati (nello specifico, la Corte, anche alla luce dell’intervenuta modifica, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, ancor prima che il testo dell’art. 169 bis venisse modificato, aveva stabilito che, per definire i contratti “in corso di esecuzione”, occorreva fare riferimento, in assenza di diversi elementi esegetici di ordine sistematico, al disposto dell’art. 72 L.F., onde questi, per poter essere sciolti, dovevano necessariamente risultare ineseguiti o non completamente eseguiti da entrambe le parti).  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Anche la richiesta di autorizzazione allo scioglimento dei soli mandati all’incasso in corso di esecuzione, accessori al contratto di anticipazione bancaria, non può trovare accoglimento, in quanto la loro sospensione consentirebbe al debitore di  lucrare due volte le somme ricevute dalla banca (la prima all’atto della riscossione delle anticipazioni, la seconda facendo propri i versamenti da parte dei terzi debitori), senza versare alcunché in restituzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160210103502.PDF

 

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