Tribunale di Treviso – Contratti di leasing risolti prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore: restituzione e nuova allocazione dei beni. Compensazione ex art. 56 L.F. tra plusvalenze e minusvalenze.
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 03 maggio 2016 – Pres. Fabbro, Rel. Rossi.
Fallimento dell’ utilizzatore di beni in leasing – Contratti precedentemente risolti per inadempimento – Art. 72, quinto comma L.F. - Restituzione dei beni al concedente – Nuova allocazione – Maggiori ricavi – Differenziali negativi –-Crediti e debiti da considerarsi già sorti prima dell’apertura del concorso - Possibile compensazione tra plusvalenze e minusvalenze ex art. 56 L.F..
Laddove, una serie di contratti di leasing risultino risolti, ex art. 1456 c.c., per inadempimento dell’utilizzatore prima del di lui fallimento, risulta ammissibile che il concedente che ha esercitato l’azione di risoluzione, i cui effetti ex art. 72 , quinto comma L.F. sono opponibili alla massa ed a cui i beni, oggetto delle locazioni finanziarie, siano stati restituiti, operi la compensazione, ex art. 56 L.F., tra i crediti da differenziali negativi ed i debiti, da surplus positivo, conseguenti alla ricollocazione da parte dello stesso concedente di quei beni, e ciò in quanto crediti e debiti devono considerarsi come già sorti prima del fallimento, anche se le relative poste, attive e passive, sono state quantificate solo in corso di procedura. Ciò in quanto i creditori hanno diritto di compensare i loro debiti verso il fallito con i crediti che vantano verso lo stesso purché entrambi siano già sorti prima dell’apertura del concorso, e ciò anche se gli uno e/o gli altri non siano scaduti, esigibili ed omogenei prima della dichiarazione di fallimento, essendo, pertanto, esclusa la compensazione solo tra crediti sorti prima e debiti sorti dopo (o viceversa) quella pronuncia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF30052016_4.pdf