Trib. Torino- Int. Fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, obbligo di informazione c.d. continuativa, risarcimento del danno.
Inserito da Giulia Gabassi il Gio, 03/02/2011 - 11:21Tribunale di Torino, 22 dicembre 2010 - dott.ssa Stefania Tassone
L'art. 21 T.U.F. in correlazione all'art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, ratione temporis applicabile, prevede in capo all'intermediario un obbligo di informativa sulla natura e sulle caratteristiche del titolo che si estende unicamente fino al momento dell'investimento. Non grava invece sull'intermediario l'obbligo di monitorare l'andamento del titolo al fine di informare l'investitore delle eventuali perdite di valore del titolo verificatesi dopo l'acquisto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)