Trib. Torino- Int. Fin.- Obbligazioni Lehman Brothers, obbligo di informazione c.d. continuativa, risarcimento del danno.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/12/2010

Tribunale di Torino, 22 dicembre 2010 - dott.ssa Stefania Tassone

L'art. 21 T.U.F. in correlazione all'art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, ratione temporis applicabile, prevede in capo all'intermediario un obbligo di informativa sulla natura e sulle caratteristiche del titolo che si estende unicamente fino al momento dell'investimento. Non grava invece sull'intermediario l'obbligo di monitorare l'andamento del titolo al fine di informare l'investitore delle eventuali perdite di valore del titolo verificatesi dopo l'acquisto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Non si può fare applicazione di norme sopravvenute, quali il reg. Consob n. 16190/2007 emanato in attuazione della direttiva c.d. Mifid, al fine di interpretare gli obblighi informativi imposti dall'art. 21 T.U.F. in correlazione con il reg. Consob n. 11522/98. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Con l'adesione al Consorzio PattiChiari, gli istituti di credito assumono nei confronti dei propri clienti ( con le tempistiche e modalità previste dal Regolamento del Consorzio) specifici obblighi informativi, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento, che si estendono all'obbligo di informazione continuativa sulle variazioni significative del livello di rischio subite dal titolo dopo l'acquisto. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Benché l'ordine di negoziazione costituisca atto esecutivo a valle del precedente contratto-quadro e si configuri quale mero atto unilaterale del cliente, possono essere apposte ad esso clausole pattizie, che, se firmate da entrambe le parti, hanno l'effetto di produrre obblighi di natura contrattuale in capo alle stesse. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Qualora l'istituto di credito, già gravato da obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli legali in conformità al Regolamento del Consorzio PattiChiari, convenga con il cliente, nell'ambito del singolo ordine di investimento, un obbligo di informativa tempestiva, facendo applicazione dei criteri interpretativi di cui all'art. 35 Codice del Consumo e artt. 1369 e 1370 c.c., bisogna dedurne che tale clausola imponga presupposti di insorgenza dell'obbligo di informazione e tempistiche di comunicazione delle variazioni del livello di rischio del titolo più stringenti per l'istituto e favorevoli per il cliente. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il risarcimento del danno subito dall'investitore non è impedito dalla circostanza che l'emittente dei titoli ( nel caso di specie Lehman Brothers) abbia accesso ad una procedura concorsuale. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il danno va quantificato tenendo conto di quanto l'investitore avrebbe potuto ricavare se, tempestivamente informato delle variazioni del livello di rischio subite dal titolo, avesse appena possibile venduto i titoli. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

 

 

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Torino 22 dicembre 2010.pdf590.25 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]