Tribunale di Torino – Int. f. – Obblighi informativi dell’intermediario successivi all’investimento e diligenza del cliente nei rapporti con il promotore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/09/2013

Tribunale di Torino, 26 settembre 2013 – Dott.ssa Giusta.

 

Intermediazione finanziaria – Obblighi dell’intermediario – Dovere informativo – Adeguatezza.

 

Intermediazione finanziaria – Responsabilità solidale dell’intermediario e del promotore – Concorso di colpa del cliente – Versamento in contanti.

 

Se l’intermediario omette di inviare al cliente tempestivamente una comunicazione di incongruità degli investimenti effettuati per effetto del mutamento delle operazioni e del numero delle stesse e della sostanziale ed evidente diversità degli investimenti effettuati rispetto a quelli riconducibili al profilo ed alle conoscenze del cliente, egli viola gli obblighi attribuiti all’intermediario di segnalazione delle operazioni inadeguate ed inappropriate ai sensi degli artt. 39, 40, 41 e 42 del Reg. Consob n. 16190/2007. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

L’intermediario non risponde solidalmente con il promotore per quegli importi che il cliente abbia versato in contanti al promotore stesso, violando ogni minima regola di diligenza. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Torino 26 settembre 2013.pdf3.78 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]