T. Torino- Int. fin.- Grey market e compravendita di cosa futura.
Tribunale di Torino, 20 gennaio 2010 - Pres. Maria Alvau - Est. Alessandra Aragno.
Segnalazione dell'Avv. Luigi Mandrone
Negoziazione al grey market - Compravendita di cosa futura - Validità - Sussistenza.
Adeguatezza dell'informazione - Consapevolezza dell'investitore - Necessità - Informazione generica sull'inadeguatezza dell'operazione - Contraddittorietà.
Il fatto che la negoziazione di obbligazioni sia avvenuta prima che il titolo acquistato sia stato pagato all'emittente (cd. grey market) non rende invalida l'operazione, trattandosi di compravendita di cosa futura di per sé lecita. (fb) (riproduzione riservata)
Il rischio derivante da una operazione finanziaria può essere addossato all'investitore solo nel caso in cui questi ne abbia compreso la portata e sia stato quindi adeguatamente informato. In proposito, va tenuto presente che non è sufficiente l'avvertenza che si limiti fare generico riferimento all'inadeguatezza dell'operazione rispetto alle informazioni fornite, specialmente qualora emerga in modo evidente che l'investitore non ha fornito informazione alcuna e la pregressa operatività attesti la mancata conoscenza degli strumenti oggetto dell'operazione contestata. (fb) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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