Trib. Torino-Intermediazione finanziaria-Mutamento della normativa, obblighi informativi e documento sui rischi di investimento
Tribunale di Torino 20 novembre 2008 - Pres. Premoselli - Est. Ferrero.
Segnalazione dell'Avv. Sebastiano Zuccarello
Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Aggiornamento del profilo di rischio del cliente - Mutamento della normativa - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Obbligo di fornire informazioni adeguate sui rischi della specifica operazione - Documento sui rischi generali di investimento prescritto da normativa non più in vigore al momento della negoziazione - Conseguenze.
La valutazione di adeguatezza di cui all'art. 29 reg. Consob n. 11522/98 presuppone che l'intermediario abbia a disposizione informazioni aggiornate sul profilo di rischio del cliente ed ha, quindi, l'obbligo, in presenza di nuovi acquisti, di aggiornare le informazioni, tanto più nel caso in cui la normativa di settore sia nel frattempo cambiata. (fb)
La necessità di fornire "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio", prescritta dell'art. 28 reg. Consob 11522/98, assume particolare rilievo nei casi in cui l'unico documento sui rischi generali degli investimenti consegnato all'investitore sia quello previsto dalla normativa in vigore all'epoca della conclusione del contratto quadro e non quello previsto da quella, nel frattempo mutata, vigente al momento dell'ordine di negoziazione. (fb)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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Tribunale di Torino 20.11.2008.pdf | 2.05 MB |