T. Torino- Int. fin.- Contratto quadro, mancato adeguamento e automatica sostituzione delle clausole difformi.

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Data di riferimento: 
26/05/2010

Tribunale di Torino, 26 maggio 2010 - Pres. Giovanna Dominici - Est. Maria Dolores Grillo.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Eugenio Lozupone

Contratto quadro - Consegna di copia cliente - Omissione - Nullità - Esclusione - Semplice onere della consegna su richiesta.

Contratto quadro - Adeguamento alle entrate in vigore del regolamento Consob - Omissione - Nullità - Esclusione - Automatica sostituzione delle clausole difformi.

Conflitto di interessi - Produzione in giudizio della relativa avvertenza - Necessità.

Non è motivo di nullità la mancata consegna al cliente di una copia del contratto quadro, posto che la consegna è semplicemente un onere che l'intermediario è tenuto ad assolvere in caso di richiesta da parte dell'investitore. (fb) (riproduzione riservata)

Il mancato adeguamento del contratto quadro all'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza e del regolamento Consob 11522/1998 non comporta la nullità del contratto medesimo; nessuna norma prevede, infatti, la fattispecie della nullità sopravvenuta per l'entrata in vigore di una diversa regolamentazione, le cui diverse clausole peraltro sostituiscono ex lege quelle difformi ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

Ove sia accertata una potenziale situazione di conflitto di interessi, l'intermediario ha l'onere di dimostrare, mediante produzione in giudizio di copia dell'ordine di negoziazione, di avere informato il cliente di tale conflitto. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]