Tribunale di Varese - Concordato preventivo e prosecuzione del rapporto di anticipazione effetti salvo buon fine.

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Data di riferimento: 
20/12/2010

Tribunale Varese, 20 dicembre 2010 - - Est. Cosentino.

E' ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda espressamente la compensazione in favore di un istituto bancario del credito di detto istituto sorto anteriormente alla presentazione della domanda di concordato a seguito dell'anticipazione di effetti salvo buon fine, con il debito della stessa banca, sorto nel corso della procedura di concordato, nascente dall'incasso degli effetti anticipati. La predetta compensazione, pur incidente sul principio della cristallizzazione del passivo concorsuale, può essere autorizzata dal giudice delegato nella misura in cui essa costituisce elemento essenziale della proposta concordataria ammessa, in quanto strumentale all'esecuzione del piano. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

E' ammissibile una proposta di concordato che preveda la prosecuzione del rapporto di anticipazione di effetti e l'utilizzo, in tale forma tecnica, di finanziamenti bancari in corso di procedura al fine di assicurare la continuità aziendale trattandosi di piano che prevede la continuazione dell'impresa. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]