Tribunale di Mantova - L'art. 47 2° comma l.f. e la vendita della casa abitata dal fallito.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 16/03/2011 - 16:31
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Data di riferimento:
09/02/2011
Tribunale di Mantova, 09 febbraio 2011 - Pres. Nora - Rel. Bettini.
L'art. 47, secondo comma, LF, il quale prevede che la casa di proprietà del fallito non può essere distratta dall'uso abitativo del fallito e della sua famiglia fino alla liquidazione delle attività, va inteso nel senso che il fallito ha diritto di vivere nella propria casa di abitazione finché la stessa non venga posta in vendita nell'ambito delle operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare compiute dagli organi della procedura, ma non obbliga il curatore a vendere la casa per ultima, ossia solo all'esito della liquidazione di tutti gli altri beni compresi nell'attivo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione Riservata)
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Concetti di diritto fallimentare:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]