Corte di Appello di Ancona – Azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 LF – Efficacia probatoria della relazione del curatore

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Data di riferimento: 
20/01/2011

Corte di Appello di Ancona, 20 gennaio 2011 - Pres. Castagnoli - Est. Marcelli.

Ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, LF, si deve riscontrare una concreta ed effettiva lesione della par condicio creditorum, che si sostanzi in un aggravamento dell'insolvenza ovvero in una modifica della collocazione del creditore, ossia in un pregiudizio nella sua accezione più vasta; tale situazione non si verifica qualora l'istituto bancario assoggettato ad azione revocatoria non abbia ridotto il proprio credito o qualora il credito sia rimasto chirografario, senza, pertanto, mutamento di collocazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Quanto riferito nella relazione del curatore ex art. 33 LF ha un'efficacia probatoria diversa a seconda che si tratti a) di fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza, b) di fatti riferiti dal curatore ma diversi da quelli di cui alla lettera a, c) di valutazioni del curatore. Nel primo caso si ha una prova legale, poiché la relazione, formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso. Nel secondo caso trattasi di prova atipica, la quale ha efficacia probatoria in base al principio del libero convincimento del giudice, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione e purché non aggiri divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali. Nell'ultimo caso è evidente l'irrilevanza delle valutazioni del curatore. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: