Trib.Busto Arsizio – Esercizio provvisorio – Contratti pendenti – Non prededucibilità dei crediti maturati prima del fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 16/02/2011 - 11:35
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Data di riferimento:
03/12/2010
Tribunale di Busto Arsizio, 03 dicembre 2010 - Pres. Leotta - Est. Maria Eugenia Pupa.
Ai sensi dell'art. 104 LF, comma 9, il momento di decorrenza dell'applicabilità degli artt. 72 ss. LF è individuato nella cessazione dell'esercizio provvisorio. Ne consegue che non è prededucibile il credito relativo al periodo anteriore all'attivazione dell'esercizio provvisorio, maturato nell'ambito dei contratti pendenti (nella specie, contratti di fornitura di energia elettrica e gas). (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: