Tribunale di Cuneo - Azione revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 20/01/2011 - 08:02
Versione stampabile
Data di riferimento:
21/12/2010
Tribunale di Cuneo - 21 dicembre 2010 - Est. Roberta Bonaudi
Azione revocatoria fallimentare - Provvisoria esecutività della sentenza di primo grado - Natura costitutiva.
La sentenza che revoca un atto ai sensi dell'art. 67 LF, avendo natura costitutiva, dispiega i suoi effetti solo dal momento in cui passa in giudicato. Dunque, tali effetti, ed in particolare quelli del capo di condanna al pagamento dei corrispettivi revocati, non possono essere anticipati dal Giudice con l'attribuzione di provvisoria esecutività. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Cuneo 21 dicembre 2010.pdf | 680.82 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: