Tribunale di Cuneo - Azione revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

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Data di riferimento: 
21/12/2010

Tribunale di Cuneo - 21 dicembre 2010 - Est. Roberta Bonaudi

Azione revocatoria fallimentare - Provvisoria esecutività della sentenza di primo grado - Natura costitutiva.

La sentenza che revoca un atto ai sensi dell'art. 67 LF, avendo natura costitutiva, dispiega i suoi effetti solo dal momento in cui passa in giudicato. Dunque, tali effetti, ed in particolare quelli del capo di condanna al pagamento dei corrispettivi revocati, non possono essere anticipati dal Giudice con l'attribuzione di provvisoria esecutività. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: