Corte di Cassazione - Mandato all'incasso e compensazione di crediti: ammissibilità.

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Data di riferimento: 
05/08/1997

Cassazione civile, sez. I, 05/08/1997, n. 7194 - Renato Sgroi, pres. - Giovanni Olla, rel.

Nell'ipotesi in cui tra la banca e il cliente intervenga un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente effettuata prima dell'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, con ricevute bancarie purtuttavia pagate dai terzi dopo l'inizio della predetta procedura, qualora il fallimento del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, é necessario appurare se la convenzione relativa all'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente preveda o meno una clausola che attribuisca alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse (il cosiddetto patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), poiché solo in quest'ultimo caso la banca ha il diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso la stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: