Tribunale di Parma – Concordato semplificato: termine massimo di 60 giorni per l’integrazione della domanda e obblighi informativi nel periodo di proroga.

Tribunale di Parma, 03 gennaio 2025 – Presidente dott. Giacomo Cicciò, Consigliere relatore dott. Enrico Vernizzi
Concordato semplificato – Domanda con riserva di deposito del piano – Proroga – Termine di 60 giorni.
Concordato semplificato – Obblighi informativi durante il periodo di proroga.
In tema di concordato semplificato, qualora il debitore presenti domanda di ammissione alla procedura, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione entro un termine fissato dal giudice, alla luce di quanto chiarito nella relazione illustrativa al D.Lgs 136/2024, si ritiene, conformemente al parere della prevalente dottrina, che il termine per l’integrazione della domanda concesso dal tribunale con decreto debba avere durata non superiore a 60 giorni e non sia prorogabile (a pena di inammissibilità della domanda di ammissione). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [In merito si segnala la modifica normativa introdotta con il D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo Ter) che ha modificato l’art. 44, II° comma: “In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine, decorrente dall’iscrizione di cui all’articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure l’omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2;”]
In tema di concordato semplificato, durante il periodo di proroga concesso per il deposito del piano, della proposta e degli accordi, in applicazione analogica del disposto dell’art 44 comma I lett. c), l’istante è tenuto a specifici obblighi informativi. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [In merito si segnala la modifica normativa introdotta con il D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo Ter) che ha apportato un’aggiunta all’art. 44, II° let. c) comma: “c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;”]