Tribunale di Potenza – Concordato semplificato: inammissibile la richiesta di applicazione di misure protettive prima del "correttivo ter".

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Data di riferimento: 
03/08/2024

Tribunale di Potenza, 08 agosto 2024 – Presidente relatore dott.ssa Angela Alborino

Concordato semplificato – Misure cautelari e protettive – Inammissibilità.

In tema di concordato semplificato, la richiesta di applicazioni di misure cautelari e protettive è inammissibile poiché gli art.li 54 e 55 CCII non si applicazione alla procedura di concordato semplificato, in quanto non prevista. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnalano le modifiche normative introdotte con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) che hanno sancito espressamente l’applicabilità dell’art. 54 CCII anche alla procedura di concordato semplificato: art. 54 CCII: “1. In pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l’accesso alla liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell’istanza di cui all’articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell’articolo 19. Non si applicano l’articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l’articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile. 2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40 anche nell’ipotesi di cui all’articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza….”]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32105/CrisiImpresa?Concordato-semplificato-e-misure-protettive

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza