Tribunale di Milano – E' inammissibile che il debitore, chiusa la composizione negoziata, dopo aver presentato una domanda di concordato semplificato vi rinunci e proponga una domanda di concordato in bianco.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d'Impresa, 15 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Rosa Grippo, Giud. Guendalina Pascale.
Pendenza della procedura volta alla liquidazione giudiziale – Istanza del debitore di concordato semplificato – Rinuncia alla domanda – Successiva proposizione di domanda di concordato in bianco – Inammissibilità- Fondamento - Configurarsi di un'ipotesi di abuso dell'iter procedurale.
Stante che la domanda di concordato semplificato ex art. 25 sexies C.C.I. e la domanda di concordato in bianco ex art. 44 C.C.I. sono due percorsi alternativi e non cumulabili tra loro di regolazione della crisi e insolvenza cui il debitore può, ai sensi dell'art. 23, secondo comma C.C.I., ricorrere una volta risultino non percorribili quelli cui attingere ai sensi del primo comma quale esito possibile della composizione negoziata come dalla debitrice avviata in pendenza di un'istanza di liquidazione giudiziale antecedentemente proposta nei suoi confronti, non può considerarsi ammissibile la domanda di accesso alla procedura exart. 44 C.C.I., volta ad ottenere la concessione di un termine finalizzato alla presentazione di una proposta di concordato preventivo in continuità diretta laddove risulti presentata, decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esperto di cui all'art. 17, ottavo comma C.C.I. di cessazione della composizione negoziata, a seguito del ritiro, in ragione delle criticità evidenziate dal tribunale, in particolare a motivo della mancata previsione di una soddisfazione seppur in percentuale di tutti i creditori, quella per concordato semplificato, procedura che presuppone la liquidazione immediata del patrimonio ed esclude la possibilità di procedere alla redazione di un piano che contempli la continuità aziendale; tutto ciò manifesta infatti la ricorrenza in capo al ricorrente di un chiaro intento dilatorio rispetto alla soddisfazione dei creditori che si configura come uno sviamento abusivo dello strumento concorsuale volto a bloccarne le iniziative per l'apertura della liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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