Corte di Cassazione (14984/2023) – Revocabilità fallimentare ex art. 67 L.F. del mutuo fondiario ricostruito come negozio indirettamente solutorio ed esatta qualificazione da parte del giudice di detta ipotesi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2023, n. 14984 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.
Azione revocatoria fallimentare - Autonomia delle ipotesi previste dall'art. 67 – Giudice - Riqualificazione ufficiosa della specifica ipotesi – Ammissibilità – Fondamento.
Fallimento - Mutuo fondiario – Utilizzabilità a fini solutori di precedente esposizione debitoria – Revocabilità.
In tema di fallimento, il principio dell'autonomia delle singole ipotesi di revocatoria di cui, rispettivamente, all'art. 67 l. fall, commi 1 e 2, va coordinato con quello della riqualificazione officiosa della domanda da parte del giudice, secondo il quale, dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l'atto di cui si chiede la revocazione, pur se erroneamente sussunto dalla parte in una delle ipotesi previste dall'art. 67 cit, diversa da quella che, nella specie, gli è propria, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, d'ufficio, ne rilevi l'esatta qualificazione e decida la causa secondo la "regula iuris" a quest'ultima corrispondente. (Massima Ufficiale)
La non assoggettabilità a revocatoria del mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 39, comma quarto, del d.lgs. n. 385 del 1993, non opera laddove la fattispecie sia ricostruita come procedimento indiretto anormalmente solutorio (costituito dal mutuo e dall'utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutuatario) e, quindi, laddove venga revocato il contratto di mutuo, anche l'ipoteca perde la qualificazione, che deriva dal contratto, di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5034 https://www.unijuris.it/node/6245].