Tribunale di Treviso – Concordato preventivo in continuità: considerazioni in tema di inserimento in un'apposita classe del credito del Fondo di garanzia e di criterio di distribuzione dell'apporto rappresentato da un aumento di capitale.

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Data di riferimento: 
10/01/2024

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 10 gennaio 2024 – Pres. Clarice Di Tullio, Rel. Petra Uliana, Giud. Paola Torresan.

Concordato preventivo in continuità – Credito del Fondo di garanzia per le PMI – Sorgere dello stesso fin dal momento del rilascio della garanzia - Inserimento con riserva in una apposita classe – Non necessità della preventiva avvenuta escussione. Da parte dell'istituto di credito.

Concordato preventivo in continuità – Apporti derivanti dall'aumento di capitale – Assimilabilità a quelli derivanti da finanza esterna - Distribuzione possibile secondo la regola della c.d. Relative Priority Rule – Fondamento.

L'orientamento espresso dalla Corte di legittimità riguardante i crediti di SACE s.p.a. - cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 giugno 2023, n. 18148 https://www.unijuris.it/node/7141 – in tema di crediti di sostegno pubblico alle piccole e medie imprese ex D, Lgs. 123/1998 e L. 662/1996, che ha considerato i crediti di SACE/MCC come sorti fin dal rilascio della garanzia, è del tutto applicabile ai crediti degli istituti di credito garantiti da qualsivoglia garanzia pubblica, sussistendo la medesima ratio di tutelare gli interessi pubblicistici espressi per il tramite del fondo e non essendo plausibile che il soggetto pubblico non paghi a fronte dell'escussione dell'istituto di credito [nello specifico il Tribunale, con riferimento ad una proposta di concordato in continuità, ha considerato ammissibile la scelta del proponente di classare, a prescindere dall'escussione della garanzia, il credito del Fondo pubblico con riserva, anziché prevedere in apposita classe il credito delle banche titolari di garanzia pubblica in chirografo, con appostazione di un fondo rischi privilegiato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel mutato contesto normativo del Codice della crisi si deve ritenere che, in sede di concordato in continuità, possano essere distribuiti secondo la regola della c.d. Relative Priority Rule non solo gli apporti di terzi costituenti finanza esterna ma anche gli apporti derivanti dall’aumento di capitale sociale, trattandosi pur sempre di importi esorbitanti rispetto all’ammontare ritraibile dal valore di realizzo dei cespiti societari; ciò in quanto il dato scriminante della neutralità dell'apporto di terzi rispetto al patrimonio della società debitrice, cruciale sotto la vigenza della legge fallimentare per distribuire le somme ricavate in deroga agli artt.2740 e 2741 c.c, mantiene ora rilevanza solo con riferimento al concordato liquidatorio. Questa esegesi infatti, che agevola la consistenza di un soddisfacimento trasversale ancorché non integrale dei creditori privilegiati (nei limiti di capienza) e, a cascata, un soddisfacimento parziale dei chirografari ab origine o degradati,anche a fronte di apporti endogeni che transitano per il patrimonio della società è infatti conforme alla ratio legisdi favorire il ricorso a strumenti di regolazione della crisi volti a risanare l’impresa, oltre ad essere suffragata dalla lettera dell’art. 84, comma 6, C.C.I., che consente la distribuzione secondo la regola della priorità relativa di tutte le somme eccedenti quelle ricavabili dalla liquidazione dei beni, e dall’interpretazione logico-sistematica della norma, letta in relazione al comma 4 del medesimo articolo che regola l’apporto di risorse esterne nel concordato liquidatorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [con riferimento al comma 6 dell'art. 84 C.C.I. si riporta il nuovo testo come modificato in particolare con riferimento all'apporto di “risorse esterne”, non in precedenza in quel contesto richiamato, dal D.Lgs. n. 136/2024: “ Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma”].

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lucca-9-gennaio-2024-pres-di-tullio-est-uliana

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza