Tribunale di Monza - Istanza di fallimento presentata dal debitore ed onere della prova.

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Data di riferimento: 
24/09/2010

Tribunale di Monza, 24 settembre 2010 - Pres. Alida Paluchowski - Est. Rolfi.

Fallimento - Iniziativa del debitore - Onere della prova - Dimostrazione dello stato di insolvenza - Necessità - Esenzione di cui alle soglie di fallibilità - Rovesciamento dell'onere della prova.

Il soggetto che richiede al tribunale la propria dichiarazione di fallimento è tenuto a provare di trovarsi in stato di insolvenza (l'istanza di per sè non ha alcun valore confessorio, in quanto il fallimento riguarda i diritti indisponibili) ed altresì di non rientrare nelle ipotesi di esenzione previste dall'articolo 1, legge fallimentare. Con riferimento, infatti, a questo secondo profilo, il meccanismo probatorio previsto dal citato articolo subisce un vero e proprio rovesciamento, onerando la parte che richiede il proprio fallimento della dimostrazione di essere impresa soggetta alle regole della liquidazione concorsuale. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]