Corte di Cassazione (16932/2024) - Legittimazione a proporre opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo e a proporre impugnazione avverso il decreto di omologa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 giugno 2024, n. 16932 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Cosmo Crolla.
Concordato preventivo – Giudizio di omologazione - Soggetti legittimati a proporre opposizione – Interpretazione della locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, comma 2, L.F. - Creditori che, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, abbiano espresso il proprio dissenso – Soggetti da ricomprendersi – Inammissibilità di una contestazione circa la convenienza di quella procedura.
Concordato preventivo in continuità – Intervenuta omologazione – Legittimazione all'impugnazione - Creditore non già opponente – Esclusione – Rimedi dallo stesso esperibili in alternativa.
In tema di legittimazione a proporre opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, comma 2, l. fall., non è riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece idonea a comprendere anche i creditori che, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, abbiano espresso il proprio dissenso che sono legittimati ad opporsi all’omologazione al fine di provocare il controllo da parte del tribunale sulla regolarità della procedura e la permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, ma non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta, la cui contestazione, infatti, richiede la tempestiva espressione di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo, il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio ex art. 180 l.fall. non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato è sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento e può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-giugno-2024-n-16932-pres-cristiano-est-crolla
[con riferimento alla prima masima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2017, n. 2227 https://www.unijuris.it/node/3246; con riferimento alla seconda, circa la necessità per poter impugnare l'omologazione del concordato preventivo che l'impugnante abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di cui all'art. 180 L.F. ed essere ivi rimasto soccombente, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 29 Febbraio 2016, n. 3954 https://www.unijuris.it/node/3930].